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Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario PDF Stampa E-mail

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Cosa prevedono le nuove norme europee:
1. Accesso non discriminatorio ai treni garantito ai disabili e alle persone a mobilità ridotta.
2. Risarcimento quando i bagagli vengono smarriti o danneggiati, fino a circa 1285 euro per ogni bagaglio.
3. Il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate (almeno 21.000 euro per passeggero in caso di decesso).

4. Risarcimenti in caso di cancellazione del viaggio, o di ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore.
5. Il diritto dei passeggeri di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio su eventuali ritardi.
6. L'obbligo per le società ferroviarie di rendere più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari.
7. L'obbligo di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni.
8. L'istituzione da parte delle società ferroviarie di un sistema per il trattamento delle denunce su diritti e obblighi previsti dal nuovo regolamento.
9. Gli Stati membri devono garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente, una sorta di "authority dei trasporti", quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.
I diritti attuali dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Cotif) che riguarda solo il trasporto internazionale, dovranno essere estesi in linea di principio a tutti i servizi ferroviari nazionali.
Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri, i singoli Stati possono chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per i servizi limitati al territorio nazionale.
I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione europea ha inoltre proposto una nuova normativa a tutela dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o in pullman, che potrebbe essere adottata già nel 2010.