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| DIVIETO DI SBARCO |


Testo del decreto:
Ministero dei Trasporti
VISTO
l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con
decreto legislativo 10 settembre 93 n. 360, concernente limitazioni all'afflusso
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni
dichiarati di soggiorno e di cura;
VISTA la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state
dettate le istruzioni relative all' applicazione del summenzionato art. 8 del
D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285; CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo
spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora I Ministro dei
Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei
mesi dì più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle
piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile;
VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 20 novembre
2007, n. 110 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sul1'isola di
Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione Campania;
VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lacco Ameno in data 29
gennaio 2008, n. 24 concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola di. Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;
VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme in data
20 febbraio 2008, n. 29 concernente il divieto di afflusso o di circolazione
sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a
persone residenti nel territorio della Regione Campania;
VISTA la delibera della Giunta. Comunale del Comune di Forio in data 4 febbraio
2008, n. 23 concernente il divieto di afflusso e dì circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione Campania;
VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'lschia in data 10
gennaio 2008, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di alloggiare
almeno 30 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni
in un albergo del Comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo
per ciascun nucleo familiare;
VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 13
dicembre 2007, n. 118, concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a
persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di alloggiare
almeno 30 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni
in un albergo del Comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo
per ciascun nucleo familiare;
VISTA la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9241 del
31 gennaio 2008, con le quali si richiedeva,all'Azienda Autonoma di cura,
soggiogo e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di
competenza;
VISTA la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 26544 Gab/Urp del 25 febbraio
2008, con la quale si espresso il parere favorevole al divieto d'imbarco e
circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell’isola di Ischia;
VISTA l'ordinanza. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3°
- n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari
di abitazioni ubicate nei comuni dell1'isola di Ischia, come facenti parte della
popolazione stabile dell’isola stessa";
VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. l°
n. 2972/2000 del giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei
veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano
d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti,
costituisca un equilibrio con contemperamento degli interessi di sicurezza
stradale e di promozione turistica;
RITENUTO opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
DECRETA
ART. 1 . DIVIETO - Dal 20 marzo 2008 al 30 settembre 2008 sono vietati
l'afflusso la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,
Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania condotti da persone residenti sul territorio della Regione
Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della
popolazione stabile dell’Isola.
ART. 2. - DIVIETO - Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. l è esteso
agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se
circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della
Regione Campania.
ART. 3 - DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concesso
deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente
alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazioni non
sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a
facile di deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e
periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche
provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio
e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e rifiuti;
c) autoveicoli al Servizio delle persone invalide, purchè muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o
estera;
d ) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasioni
prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e
mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale
interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno
sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro
destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti
dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli
di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e
Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti. che risultino proprietari di abitazioni ricadenti
nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza
anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul
quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case
di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti
nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno
30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15
giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato
apposito bol1ino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti
nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno
15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni
in un albergo del Comune di Serrara Fontana. alle quali sarà rilasciata apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune.
ART. 4 - SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 1.485
così come previsto dal comma 2 dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
Giustizia, in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195
comma 3 bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
ART. 5 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - AI Prefetto di Napoli è concessa la facoltà
, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali
autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza
sull’isola. Qualora le esigenze che dato luogo al rilascio di tali
autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le
Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono,
con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un
ulteriore periodo di circolazione;
ART. 6 VIGILANZA - Il Pretto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la
parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica
sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per
tutto il periodo considerato. Roma, lì 29 febbraio 2008
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