|
SISTEMA ELETTORALE PER IL COMUNE
Il sistema
si basa sulla legge 25 marzo 1993 n. 81, integrata dalla legge
30 aprile 1999, n. 120
ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO. Il sindaco è eletto a suffragio universale e
diretto. I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare,
all'atto della presentazione della candidatura, il
collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del
consiglio comunale. E' proclamato sindaco il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun
candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a un
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i
due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al
ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati
ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le
liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,
entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il
secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto
sindaco il candidato più anziano di età.
ELEZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE. Nelle liste dei candidati nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi dei consiglieri assegnati. Per l'assegnazione del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di
liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di
sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o
gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ...
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti,
in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di
ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo
turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano
in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla
carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla
lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma
abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50
per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o
al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già
superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il
numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste
collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica
di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia
ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più
liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato
non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai
seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i
candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine
di lista.
|